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La Corte di Cassazione sulle “prime case” ed effetti conseguenti

21/10/2020

L’ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020 della Corte di Cassazione precisa che va intesa come “prima casa” solo quella in cui entrambi i coniugi risiedano anagraficamente. Di conseguenza, non possono essere considerate come “prima casa” le abitazioni nelle quali risieda uno solo dei due coniugi. L’I.M.U., quindi, non va versata solo per l’abitazione eletta come “prima casa” da entrambi i coniugi (vd. articoli allegati).

L’ordinanza è recente e non sono ancora intervenute circolari ministeriali, però questo orientamento si sta consolidando, quindi è necessario che ogni coppia di coniugi non residenti nella stessa abitazione, valuti se ricongiungere o no le proprie residenze anagrafiche.

Dal prossimo anno l’Amministrazione Comunale avvierà quanto necessario per uniformarsi all’orientamento della Corte di Cassazione.

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