Ogni comune deve avere un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all’Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all’Albo Pretorio del relativo avviso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Art.32 comma 1 della Legge 69/2009 “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità. Copia degli atti deve essere rilasciata dai competenti uffici comunali per gli usi consentiti dalla legge.