IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
Tale tassa e' stata soppressa e sostituita dalla Imposta Municipale Unica (I.M.U.) come disposto nell' Art. 7 (comma 1), Art. 8, Art. 9, Art. 14 (comma 1, 9) del d.lgs. 23/2011 e nell' Art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Tuttavia essendo possibili le verifiche per l'accertamento di eventuali evasioni fino al 2016, vengono mantenute su questa pagina, le notizie relative alle modalità di pagamento precedenti
A seguito delle delibere nr. 20 del 18.04.2011 e nr. 10 del 31.03.2009, per l'anno 2011 le aliquote I.C.I. sono determinate nella seguente maniera:
5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una sola pertinenza dei soggetti residenti nel comune e che la stessa aliquota è applicata a favore di altra unità immobiliare, oltre a quella costituente l'abitazione principale del possessore, concessa in uso gratuito a favore di un figlio residente;
6 per mille, per tutti gli altri immobili imponibili e tutti gli altri soggetti passivi.
Delibera Giunta Comunale nr.17/2006
Data di aggiornamento: 13/05/2012